Attività svolta da soggetti appaltatori nei locali del committente: necessaria la cooperazione tra tutti i soggetti anche per la gestione dell’emergenza

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro interviene in materia di obblighi in capo ai soggetti che svolgono la propria attività, come appaltatori o subappaltatori, presso unità produttive di un’azienda committente. In particolare il quesito posto riguarda la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi del piano di emergenza e delle squadre di primo soccorso già presenti presso il committente. Si ribadisce innanzitutto che il datore di lavoro che opera nei luoghi di pertinenza di un soggetto committente deve adempiere agli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili anche di dare luogo a situazioni di emergenza. D’altra parte, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano, comprese le misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. La Commissione in conclusione ritiene che la gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative adottate ai fini della cooperazione.