
SMART WORKING: il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore “agile” un’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa
Il “lavoro agile”, introdotto con la legge 81 del 22 Maggio 2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli orari o spaziali e organizzata per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La prestazione lavorativa può essere eseguita all’interno di locali aziendali e all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore “agile” ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno